DURC DI CONGRUITA’ IN EDILIZIA

Il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 ha definito  un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione (accordo parti sociali del 10.09.2020), con decorrenza dal 01.11.2021 per i lavori iniziati da tale data.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare  nell’ambito dei lavori pubblici, nonché  nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro. L’obbligo riguarda, in quanto rientranti nel settore edile, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

Ai fini della verifica di congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente con riferimento: ƒ al valore complessivo dell’opera; ƒ al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa; ƒ alla committenza; ƒ alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, (periodicamente aggiornati) sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA’

La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o dell’intermediario delegato o del committente. Nell’ambito dei lavori:

  • pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori; ƒ
  • privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

ESITO DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’esito della verifica di congruità positivo consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC. In caso di esito negativo, in assenza di congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile/ Edilcassa evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e ƒ invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, ƒ attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del DURC di congruità. In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

MODALITA’ OPERATIVE

E’ obbligatorio registrarsi presso  l’osservatorio cantieri per inserire le nuove DNL o le eventuali integrazioni, deve essere effettuato dal seguente link:      http://osservatorio.cassaedileweb.it/ce_pesaro/

Possono accedere i  consulenti del lavoro   e  le aziende che volessero inserire autonomamente le DNL ed eventuali integrazioni. Le aziende che intendessero procedere direttamente devono entrare  dal medesimo link di accesso  e richiedere preventivamente le credenziali alla Cassa Edile tramite mail:  info@cassaedilepesaro.org

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

I Consulenti del lavoro