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NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

DAL 01.01.2022

(art. 18 del D.L. 124/2019 – Decreto Fiscale 2020)

Al fine di contrastare l’evasione fiscale ed il riciclaggio, l’Amministrazione Finanziaria da anni sta riducendo i limiti all’uso del denaro contante. Un ulteriore giro di vite è previsto dal I° gennaio 2022, quando il limite passerà dagli attuali € 1.999,99 a € 999,99.

IL NUOVO LIMITE DI USO DEL CONTANTE

  • fino al 31.12.2021 limite massimo di utilizzo denaro contante a € 1.999,99;
  • dal I° gennaio 2022 il limite passerà a € 999,99.

La ratio della norma è quella di permettere la tracciabilità delle operazioni sopra soglia, quindi:

  • il trasferimento in contanti superiore al limite è vietato anche quando è “artificiosamente” frazionato in più pagamenti sotto soglia (fa fede l’importo complessivo dell’operazione);
  • è lecito pagare parte in contanti e parte con strumenti tracciabili se il contante non è superiore al limite consentito.

Attenzione!

Le soglie di cui sopra si applicano:

  • Ai trasferimenti in denaro contante;
  • Tra soggetti diversi.

Dove per “soggetti diversi” si intendono “entità giuridiche distinte” quali, a solo titolo esemplificativo (FAQ del Ministero Economia Finanze):

  • Due società;
  • Il socio e la società di cui questi fa parte;
  • La società controllata e la società controllante;
  • Il legale rappresentante della società e il socio;
  • Due società aventi lo stesso amministratore;
  • La ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Le soglie di cui sopra non si applicano, non trattandosi di trasferimenti tra “soggetti diversi”:

  • Prelevamento o versamento per cassa in contanti sopra soglia dal proprio conto corrente;
  • Prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica;
  • Conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale.

SISTEMA SANZIONATORIO

in caso di violazione le sanzioni saranno applicate ad entrambi i soggetti coinvolti nel trasferimento di denaro (es. cliente e fornitore per pagamento in contanti di una fattura).

Le sanzioni previste:

  1. Trasferimenti fino a € 50.000,00:
  • Dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
  1. Trasferimenti superiori a € 50.000,00:
  • Dal 5% al 40% dell’importo trasferito.
  • Fino al 31.12.2021 con un minimo di € 2.000,00;
  • Dal 01.01.2022 con un minimo di € 1.000,00 .

ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

I professionisti destinatari della normativa Antiriciclaggio (Commercialisti, Tributaristi, Avvocati, Notai, Centri Elaborazione Dati, Agenti Immobiliari…) che nello svolgimento delle proprie attività hanno notizia di infrazioni alla limitazione nell’uso del denaro contante, hanno l’obbligo:

  • Entro 30 giorni;
  • Di comunicare l’infrazione al MEF (Ministero Economia e Finanze).

REGIME SANZIONATORIO PER I PROFESSIONISTI

In caso di violazione all’obbligo di comunicazione al MEF di infrazioni alla limitazione all’uso del denaro contante da parte dei propri clienti, ai Professionisti è applicabile una sanzione:

  • Dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione;
  • Con un minimo applicabile pari a € 3.000,00.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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