FATTURA ELETTRONICA E
DICHIARAZIONE D’INTENTO
LE NOVITA’ DAL 2022
(Provvedimento AdE n. 293390/2021 del 28.10.2021 – Art. 8 comma 1 lett. c) Dpr n. 633/72)
Dal 2022 i soggetti che emettono fatture elettroniche a clienti che intendono effettuare acquisti in regime di esenzione Iva ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. c) del D.p.r. 633/72, avranno l’obbligo di indicare in fattura elettronica specifiche informazioni, pena il rigetto della fattura da parte dello SdI.
COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA
Attualmente la fattura elettronica emessa a seguito di dichiarazione d’intento deve riportare:
- Nel campo 2.2.1.14 “natura” il codice specifico N3.5 “non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento”;
- Gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia Entrate da parte del cliente esportatore abituale.
Novità!
A partire dal 01.01.2022, nel file .xml della fattura elettronica dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali” per ogni dichiarazione d’intento ricevuta, come di seguito specificato:
- Nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” deve essere riportata la dicitura “Intento”;
- Nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento ed il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure “/”;
- Nel campo 2.2.1.16.4 “RiferimentoData” deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata da Agenzia Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Agenzia Entrate svolgerà una attività di controllo mediante l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal cliente esportatore abituale con le informazioni esposte in fattura elettronica dal fornitore.
Esito negativo:
nel caso l’attività di controllo effettuata con le modalità su esposte desse esito negativo, le dichiarazioni d’intento illegittimamente trasmesse saranno invalidate e verrà inibita al soggetto passivo la possibilità di emetterne ulteriori. L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà anche lo scarto della fattura elettronica trasmessa allo SdI.
SANZIONI
Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione, da parte del cliente esportatore abituale, della dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate prima di emettere la fattura elettronica, pena il versamento dell’Iva non applicata in fattura oltre a sanzione dal 100% al 200% dell’imposta stessa (art. 7 c. 4-bis del Dlgs 471/97).
Festini Fabrizio