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APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO

NUOVE REGOLE AMMINISTRATIVE

(Determinaz. direttoriale n. 172999/RU del 01.06.2021 – Circ. A.D.M. n. 3 del 03.02.2022)

L’esercente di un pubblico esercizio nel quale sono installati apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, qualora ne siano proprietari, sono tenuti a procurarsi un nuovo titolo autorizzativo per la messa in esercizio degli stessi.

PER QUALE TIPOLOGIA DI APPARECCHI

Gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro sono quelli evidenziati dall’art. 110 comma 7 del Tulps:

  • a): apparecchio di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita – es. gru o pesche di abilità;
  • c): apparecchio basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore – es. videogiochi;
  • c bis): apparecchio meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui ai punti precedenti, attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita – es. calciobalilla, flipper;
  • c ter): apparecchio meccanico o elettromeccanico, per il quale l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo – es. biliardi senza gettoniera.

LE NUOVE REGOLE AMMINISTRATIVE

Per gli apparecchi di cui sopra e:

  • già esistenti e dotati di nulla osta/titolo autorizzativo antecedente all’anno 2003;

oppure:

  • prodotti o importati a decorrere dal I° giugno 2021.

è previsto l’obbligo per il proprietario/possessore di richiedere un nuovo nella osta (o titolo autorizzativo) al fine di poterli mantenere in esercizio.

SCADENZA DELLA RICHIESTA

La richiesta del nuovo nulla osta/titolo autorizzativo deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite l’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli A.D.M., entro e non oltre il 30.04.2022.

Dal primo maggio in pratica, gli apparecchi privi del nuovo nulla osta/nuovo titolo autorizzativo non potranno essere installati negli esercizi e pertanto dovranno essere rimossi pena:

  • sanzione amministrativa fra € 5.000,00 ed € 50.000,00!

COME REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE

Viste le spropositate sanzioni previste per chi si farà trovare in fallo dal primo maggio prossimo, invitiamo i clienti interessati a comunicare al ns referente Emanuele Galdenzi esclusivamente all’indirizzo e.galdenzi@eusebiassociati.it :

  • il numero e la tipologia di apparecchi da intrattenimento di cui sono diretti “proprietari”;
  • conferimento di specifico incarico allo Studio per l’espletamento della suddetta richiesta telematica di nuovo nulla osta/titolo autorizzativo.

 

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

3338738201

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