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REGIME “FORFETTARIO”:

DAL I° LUGLIO D’OBBLIGO LA FATTURA ELETTRONICA!

(Decreto “PNRR 2” Art. 18 D.L. n. 36/2022)

E’ ufficiale, a partire dal primo luglio scattano gli obblighi di emettere la fattura in formato elettronico e di conservazione digitale anche per i soggetti “minori” fino ad oggi esonerati: i contribuenti nei regimi “forfettario” ed ex “regime di vantaggio” e le A.S.D. con esercizio di attività commerciali.

SOGGETTI INTERESSATI

A partire dal primo luglio scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:

  • In “regime forfettario” di cui all’ 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398) che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 000,00;
  • In “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (sostituito dal 2016 dal regime forfettario).

DECORRENZA

  • dal primo luglio 2022 per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2021 superiori a € 25.000,00;
  • dal primo gennaio 2024 l’obbligo si estende a tutti gli altri contribuenti.

Attenzione ai seguenti casi particolari!

  • Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2021: i ricavi o compensi vanno ragguagliati ad anno (tenendo in considerazione la data di attribuzione della P.Iva);
  • Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2022: mancando il riferimento ai ricavi o compensi 2021 si presume che l’obbligo scatti dal 2024;
  • Esercenti prestazioni sanitarie:
    • se tali prestazioni sono rese al paziente finale, vige il divieto di emissione di fattura elettronica (per problemi legati alla Privacy) fino al 31.12.2022 (salvo ulteriori proroghe);
    • se tali prestazioni sono rese ad un soggetto Iva, fattura elettronica dal 01 luglio se ricavi/compensi 2021 > € 25.000,00;
    • fatture non aventi ad oggetto una prestazione sanitaria (es. vendita cespite usato), fattura elettronica dal 01 luglio se ricavi/compensi 2021 > € 25.000,00.

TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

I termini di emissione della fattura elettronica (oltre i quali scatta la sanzione), sono diversi a seconda che si tratti di “fattura immediata” o “fattura differita”:

  • fattura immediata – nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e la trasmissione allo SdI va effettuata entro 12 gg.;
  • fattura differita riepilogativa – nel campo “data documento” va indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese e la trasmissione allo SdI va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

REGIME SANZIONATORIO

La mancata emissione della fattura elettronica nei termini legislativamente previsti (vedi sopra) comporta l’applicazione delle sanzioni, per ciascuna violazione:

  • fra il 90% e il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;
  • da € 250,00 a € 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

 

ATTENZIONE: Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

LA FATTURA ESTERA

Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti “non residenti”. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica dei soggetti “minori” dovrà contenere tassativamente i seguenti campi:

  • Codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”;

il riferimento normativo che è:

per i “forfettari”

  • “Operazione in franchigia Iva e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi Art. 1. c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche”.

Per i “minimi”

  • “regime fiscale di vantaggio Art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – operazione senza applicazione dell’Iva e senza applicazione della ritenuta d’acconto Provv. Agenzia Entrate prot. 185820 del 22.12.2011”.

IMPOSTA DI BOLLO

Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a € 77,47 che deve essere assolto in modo “virtuale” tramite modello F24 ed indicando nel campo “Bollo Virtuale” il valore “SI”. Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.

L’imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata trimestralmente tramite F24 rispettando le seguenti scadenze:

  • I° trimestre entro il 31 maggio (entro 30 settembre se imposta bollo inferiore a € 250);
  • II° trimestre entro il 30 settembre (entro 30 settembre se imposta bollo I° e II° trimestre inferiore a € 250);
  • III° trimestre entro il 30 novembre;
  • IV° trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L’obbligo di emettere fattura elettronica comporta, di conseguenza, anche l’obbligo di conservazione digitale delle fatture (sia in acquisto che in vendita) per un periodo non inferiore a 10 anni.

                                                                                            Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

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