LA ROTTAMAZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000,00
(Legge di Bilancio per il 2023 L. n. 197 del 29.12.2022 Art. 1 commi 222-230)
La Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto lo stralcio automatico, entro il prossimo 31 marzo, dei debiti affidati ad Agenzia Entrate e Riscossione di importo residuo fino a € 1.000,00.
LO STRALCIO AUTOMATICO
La Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a € 1.000,00.
Per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (amministrazioni locali):
- lo stralcio automatico riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, si prevede che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo stralcio e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo ad Agenzia Riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Fino alla data dell’effettivo annullamento, che dovrà verificarsi entro il 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
DEBITI ESCLUSI DALLO STRALCIO
Lo stralcio non si applica per i seguenti debiti:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea, crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Festini Fabrizio