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FATTURE E CORRISPETTIVI ELETTRONICI INVIATI TARDIVAMENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE INVITA ALLA REGOLARIZZAZIONE

(Provvedimento Agenzia Entrate n. 61196 del 06.03.2023)

Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di lettere di compliance ai contribuenti che non hanno rispettato i termini di trasmissione fissati per l’invio allo SdI (Sistema di Interscambio) delle fatture e corrispettivi elettronici. Vediamo nel dettaglio come porvi rimedio versando le sanzioni ridotte.

COS’E’ LA LETTERA DI COMPLIANCE

La lettera di compliance è una comunicazione inviata solitamente tramite P.E.C. da Agenzia delle Entrate nella quale sono riportate delle anomalie riguardanti omissioni o infedeltà riscontrati mettendo a confronto i dati dichiarati dal contribuente con quelli a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria all’interno delle proprie banche dati. In questo modo, prima che Agenzia Entrate notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso.

IL CASO DELLE FATTURE E CORRISPETTIVI ELETTRONICI INVIATI TARDIVAMENTE

Le lettere di compliance che molti contribuenti stanno ricevendo in questi giorni riguardano nello specifico la tardiva trasmissione delle fatture e dei corrispettivi elettronici. La lettera, tra le altre cose, fornisce le seguenti informazioni:

  • Le modalità attraverso le quali è possibile accedere ai dettagli delle anomalie riscontrate;
  • Le istruzioni da seguire per richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi e informazioni di cui Agenzia Entrate non ne è a conoscenza;
  • Le istruzioni per regolarizzare errori e/o omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni.

COME E DOVE VERIFICARE LE ANOMALIE

Ricevuta la lettera di compliance, non resta che accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, entrare nel proprio “cassetto fiscale” ed accedere all’area “fatture e corrispettivi”; qui troverete i dettagli delle anomalie comunicate nella lettera di compliance ed in particolare sono resi disponibili:

  1. Per le fatture elettroniche:
  • L’elenco ed il numero delle fatture inviate in ritardo;
  • Il tipo di fattura, il tipo di documento, il numero e la data della fattura;
  • La data di trasmissione e l’identificativo dello SdI.
  1. Per i corrispettivi elettronici:
  • L’elenco ed il numero degli invii trasmessi in ritardo;
  • Il numero identificativo dell’invio;
  • La matricola del dispositivo;
  • La data di rilevazione e quella di trasmissione.

Importante! tali informazioni vengono messe a disposizione anche della Guardia di Finanza.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA VIOLAZIONE

Una volta effettuato l’accesso al proprio “cassetto fiscale” (con le modalità viste sopra) ed accertata la violazione, il contribuente può optare per:

  • Se le violazioni sono di tipo “formale”, NON HANNO inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo e commesse entro il 31.10.2022, è possibile regolarizzare la propria posizione tramite la c.d. “sanatoria delle irregolarità formali” prevista dalla Legge di Bilancio 2023, versando entro il termine ultimo del 31 marzo, con codice tributo “TF44”, la somma di € 200,00 per ogni annualità cui si riferiscono le violazioni;
  • Se le violazioni sono di tipo “prodromico”, HANNO inciso sulla determinazione e liquidazione del tributo e riguardano le dichiarazioni validamente presentate inerenti al periodo d’imposta 2021 e precedenti, è possibile regolarizzare la propria posizione con il “ravvedimento speciale” versando, entro il termine ultimo del 31 marzo, 1/18 (un diciottesimo) delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura/corrispettivo elettronico.

In alternativa (oltre il 31 marzo):

  • È possibile regolarizzare la violazione mediante il “ravvedimento ordinario”, beneficiando della riduzione delle sanzioni in rapporto al tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla sua definizione/regolarizzazione (tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche…).

 

Fabrizio Festini

f.festini@eusebiassociati.it

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