DECRETO ALLUVIONI
(D.L. n. 61 del 01.06.2023)
Il c.d. Decreto Alluvioni reca interventi urgenti per fronteggiare i danni derivati dagli eventi alluvionali che hanno colpito, lo scorso mese di maggio, specifiche zone dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Vediamo nel dettaglio le principali misure introdotte e quali sono i comuni marchigiani interessati.
REGIONE MARCHE – I COMUNI COINVOLTI
Sono coinvolti dalle misure urgenti previste dal Decreto Alluvioni i seguenti Comuni marchigiani:
FANO – PESARO – URBINO – MONTELABBATE – SASSOCORVARO AUDITORE – MONTE GRIMANO TERME – GABICCE MARE.
LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI
I versamenti tributari e contributivi che scadono nel periodo dal I° maggio al 31 agosto, possono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 novembre senza sanzioni e interessi.
Tale facoltà è concessa ai soggetti che, alla data del I° maggio scorso, avevano la residenza o la sede legale e/o operativa in uno dei Comuni di cui sopra.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
In favore dei lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati in uno dei Comuni di cui sopra, viene prevista una indennità ad-hoc che sarà riconosciuta dall’Inps entro il 31 agosto, di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa Integrazione Guadagni.
SOSPENSIONE DEI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE
Per le imprese che alla data del I° maggio avevano sede operativa nei Comuni alluvionati (vedi precedente elenco), sono sospesi dal I° maggio e fino al 30 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- I versamenti del Diritto Annuale Camera di Commercio;
- Gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno;
- Il pagamento delle rate di finanziamenti e mutui di qualsiasi genere.
CONSIDERAZIONI FINALI
Si fa presente che i suddetti interventi consistono in un mero differimento di pagamento delle scadenze comprese in un arco temporale di ben 4 mesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 novembre, mese già pregno di scadenze quali Iva, Inps e secondo acconto imposte sui redditi. Pertanto si consiglia, se non si fosse realmente e direttamente coinvolti dai danni causati dagli eventi alluvionali di maggio, di non prendere in considerazione tale differimento e rispettare le ordinarie scadenze di pagamento dei vari tributi/contributi, anche a seguito delle seguenti considerazioni:
- Il differimento dei versamenti comporta un allungamento dei termini di accertamento dal parte dell’Amministrazione Finanziaria di ben 2 anni;
- Gli istituti di credito, in occasione di rinnovo o richieste di nuovi fidi e/o finanziamenti, richiederanno copia di bilanci e dichiarativi con puntuale assolvimento del pagamento delle imposte;
- Il differimento al 20 novembre comporterà un accumulo di versamenti da eseguire al termine del periodo di sospensione che potrebbe mettere in difficoltà di liquidità l’impresa;
- Il regolare pagamento dei contributi permetterà l’esibizione di un Durc regolare.
Fabrizio Festini