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DECRETO ALLUVIONI

(D.L. n. 61 del 01.06.2023)

Il c.d. Decreto Alluvioni reca interventi urgenti per fronteggiare i danni derivati dagli eventi alluvionali che hanno colpito, lo scorso mese di maggio, specifiche zone dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Vediamo nel dettaglio le principali misure introdotte e quali sono i comuni marchigiani interessati.

REGIONE MARCHE – I COMUNI COINVOLTI

Sono coinvolti dalle misure urgenti previste dal Decreto Alluvioni i seguenti Comuni marchigiani:

FANO – PESARO – URBINO – MONTELABBATE – SASSOCORVARO AUDITORE – MONTE GRIMANO TERME – GABICCE MARE.

LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

I versamenti tributari e contributivi che scadono nel periodo dal I° maggio al 31 agosto, possono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 novembre senza sanzioni e interessi.

Tale facoltà è concessa ai soggetti che, alla data del I° maggio scorso, avevano la residenza o la sede legale e/o operativa in uno dei Comuni di cui sopra.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

In favore dei lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati in uno dei Comuni di cui sopra, viene prevista una indennità ad-hoc che sarà riconosciuta dall’Inps entro il 31 agosto, di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa Integrazione Guadagni.

 SOSPENSIONE DEI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE

Per le imprese che alla data del I° maggio avevano sede operativa nei Comuni alluvionati (vedi precedente elenco), sono sospesi dal I° maggio e fino al 30 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • I versamenti del Diritto Annuale Camera di Commercio;
  • Gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno;
  • Il pagamento delle rate di finanziamenti e mutui di qualsiasi genere.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si fa presente che i suddetti interventi consistono in un mero differimento di pagamento delle scadenze comprese in un arco temporale di ben 4 mesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 novembre, mese già pregno di scadenze quali Iva, Inps e secondo acconto imposte sui redditi. Pertanto si consiglia, se non si fosse realmente e direttamente coinvolti dai danni causati dagli eventi alluvionali di maggio, di non prendere in considerazione tale differimento e rispettare le ordinarie scadenze di pagamento dei vari tributi/contributi, anche a seguito delle seguenti considerazioni:

  • Il differimento dei versamenti comporta un allungamento dei termini di accertamento dal parte dell’Amministrazione Finanziaria di ben 2 anni;
  • Gli istituti di credito, in occasione di rinnovo o richieste di nuovi fidi e/o finanziamenti, richiederanno copia di bilanci e dichiarativi con puntuale assolvimento del pagamento delle imposte;
  • Il differimento al 20 novembre comporterà un accumulo di versamenti da eseguire al termine del periodo di sospensione che potrebbe mettere in difficoltà di liquidità l’impresa;
  • Il regolare pagamento dei contributi permetterà l’esibizione di un Durc regolare.

 

 

Fabrizio Festini

f.festini@eusebiassociati.it

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