OMESSA ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

COMUNICAZIONE DELL’INPS DA NON SOTTOVALUTARE

(Messaggio Inps n. 2535/2023 – Art. 2 c. 26-27 L. 335/95 – Circ. 28.07.2023)

Si avvisano i gentili clienti che  è in corso di invio una comunicazione da parte dell’INPS ai soggetti tenuti alla contribuzione alla Gestione separata per i quali non risulta presente la relativa iscrizione.

Per tali soggetti la procedura informatica registra in automatico:

  • per i lavoratori parasubordinati: la data d’inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce UniEmens;
  • per i professionisti: la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal professionista.

Posto che tali date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, l’Inps invita il contribuente a verificare l’iscrizione e, se del caso, a regolarizzarla. Come noto, l’iscrizione alla Gestione separata Inps è un adempimento disciplinato dall’art. 2, c. 26 e 27, L. 335/1995 che grava:

  • sui lavoratori per i quali l’obbligo contributivo alla medesima gestione è in capo al committente (c.d. “lavoratori parasubordinati”);
  • sui titolari di reddito professionale di cui all’art. 53, c. 1, Tuir.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

  • collaboratori coordinati e continuativi
  • i venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali, per i quali l’obbligo di iscrizione scatta dal momento in cui il reddito derivante nell’anno (1.1 – 31.12), per un unico rapporto/una pluralità di rapporti, supera il limite di € 5.000 (cioè compensi di € 6.410,26 per i venditori porta a porta)
  • associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (ancora in essere post Dlgs. n. 81/2015) non sono iscritti ad un Albo professionale e non imprenditori (per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa)
  • soci – amministratori di Srl commerciale che, contestualmente, partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (per il quale è richiesta l’iscrizione alla Gestione IVS) e ricoprono la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso (per il quale è richiesta l’iscrizione alla Gestione separata);
  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza o che non sono iscritti/non versano (per statuto o per scelta) il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza (il versamento del solo contributo integrativo/di solidarietà non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS).

Al riguardo l’Inps sta inviando delle comunicazioni di invito all’iscrizione ai soggetti che:

  • pur risultando tra gli obbligati alla Gestione separata, non hanno effettuato la relativa iscrizione.

L’IINPS con il messaggio n. 2535

ha specificato che in assenza di specifica istanza di iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi:

  • la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati ;
  • la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul mod. F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

COSA POTREBBE SUCCEDERE ?

N.B.: le citate date potrebbero non coincidere con la data di effettivo inizio dell’attività, a cui è collegato l’obbligo di iscrizione, ciò potrebbe avere conseguenze sulla posizione previdenziale dell’assicurato quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

L’Inps invita quindi il contribuente:

  • a verificare attentamente la data di inizio dell’attività
  • a procedere alla iscrizione a far data da tale momento

Nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con le date presenti in archivio che potrebbero non corrispondere alla effettiva data di inizio. Nel caso in cui si  proceda con la comunicazione, la procedura  consente  di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione all’effettiva data di inizio comunicata.

Si informa inoltre che se il lavoratore è stato sia parasubordinato ( es.  collaboratore coordinato e continuativo sia autonomo professionista deve fare l’iscrizione per  entrambe le  due tipologie.

Modalità di invio:

l’INPS procede all’invio della comunicazione mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica, con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa.

IL “CASSETTO PREVIDENZIALE”

Si ricorda che, per i lavoratori autonomi professionisti, l’iscrizione prevede in automatico:  l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti”,  attraverso il quale è possibile verificare, tra l’altro, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.   In tal caso è possibile comunicare l’effettiva data di inizio, per il tramite del Cassetto previdenziale.

I lavoratori parasubordinati  che non hanno mai proceduto all’iscrizione possono entrare nel sito dell’inps, cercare “gestione separata – iscrizione” ed eseguire le istruzioni.

Per maggiori informazioni si rimanda alle FAQ allegate al messaggio Inps n.2535.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

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