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SANATORIA SCONTRINI FISCALI

AGENZIA ENTRATE INVITA ALLA REGOLARIZZAZIONE

(Decreto Energia D.L. n. 131 del 29.09.23 Art. 4 – Provvedimento n. 352652 del 03.10.23)

Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti lettere di compliance su presunti scostamenti tra incassi Pos e fatture/corrispettivi elettronici, invitando gli interessati alla regolarizzazione spontanea tramite il ravvedimento operoso.

IL CONTROLLO INCROCIATO DEGLI INCASSI P.O.S. CON FATTURE/CORRISPETTIVI

Agenzia delle Entrate ha “incrociato” i flussi degli incassi POS (ricevuti dagli istituti di credito e dalle società di gestione dei pagamenti elettronici) con i dati delle fatture e corrispettivi elettronici inviati dai contribuenti e, nel caso di “scostamenti” tra i due valori in sfavore del Fisco (es. incassi POS maggiori delle fatture e corrispettivi elettronici), invierà al contribuente una lettera di compliance invitandolo alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, nel caso che i dati in suo possesso venissero confermati dal contribuente.

Arco temporale:

  • in questa prima fase i controlli hanno riguardato le movimentazioni dal primo gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023 e, in caso di “scostamento”, è previsto l’invio di una unica lettera di compliance riepilogativa di tutto il periodo sotto osservazione;
  • a regime il controllo dei flussi avverrà con cadenza mensile e, in caso di “scostamento”, è previsto l’invio di una lettera di compliance mensile entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione.

LA LETTERA DI COMPLIANCE

Come recita il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 03 ottobre scorso “al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”, l’Agenzia delle Entrate, tramite l’invio di apposite “lettere di compliance” mette a disposizione del contribuente:

  • L’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico;
  • I dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici giornalieri;
  • La descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla differenza tra l’ammontare mensile degli incassi elettronici e l’ammontare mensile delle fatture di vendita ed i corrispettivi telematici emessi.
  • L’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia.

Gli stessi dati verranno comunicati alla Guardia di Finanza.

POSSIBILI AZIONI DEL CONTRIBUENTE

Una volta ricevuta la lettera di compliance e verificato il suo contenuto, il contribuente può:

  • Chiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da Agenzia delle Entrate;
  • Accettare l’invito formulato da Agenzia delle Entrate e procedere spontaneamente all’adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.

LA REGOLARIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL “DECRETO ENERGIA”

Con il Decreto Energia è stata previsto un “rafforzamento” del ravvedimento operoso circoscritto alla sola regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi; nello specifico possono avvalersene i contribuenti che:

  • hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi elettronici;
  • anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data di perfezionamento del ravvedimento;
  • per avvalersi della suddetta regolarizzazione il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro il 15 dicembre 2023.

Importante!:

  • le suddette violazioni sanate con il ravvedimento operoso non concorrono ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria, che comporta la sospensione dell’attività.

Avvalendosi del ravvedimento operoso “rafforzato” trova applicazione l’abbattimento della sanzione a:

  • 1/7 per le violazioni commesse nell’anno 2022;
  • 1/8 per le violazioni commesse nell’anno 2023.

Oltre al pagamento dell’Iva e degli interessi di mora.

Si ricorda che la sanzione minima applicabile è pari a € 500,00 per ogni singola certificazione di corrispettivo omessa o infedele.

IL CONTENUTO DELLO SCONTRINO (DOCUMENTO COMMERCIALE)

Con l’occasione si ricorda che la norma istitutiva del “documento commerciale” (ex scontrino fiscale) prevede l’indicazione obbligatoria dei seguenti dati:

  • gli identificativi del soggetto emittente;
  • la locuzione standarddocumento commerciale” di vendita o prestazione;
  • la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;
  • l’aliquota applicabile (o la natura operazione, se l’imposta non è presente);
  • il totale complessivo con separata indicazione della quota parte riferibile all’IVA;
  • la somma che risulta essere stata pagata in contanti;
  • la somma che risulta incassata con moneta elettronica;
  • l’importo non riscosso;
  • il resto (nel caso di “pagamento in contanti”);
  • l’importo pagato;
  • la data e ora di emissione;
  • il numero progressivo del documento commerciale;
  • l’eventuale codice fiscale del cliente (necessario affinché il documento abbia valore fiscale per l’acquirente, e non solo valore di quietanza);
  • l’identificativo del Registratore Telematico tramite il quale il documento commerciale è stato emesso;
  • sono inoltre lasciate a disposizione alcune righe per messaggi personalizzati, quali ad esempio promozioni.

Rispetto ai dati già presenti nell’ex scontrino fiscale quindi, il documento commerciale deve indicare anche i seguenti nuovi dati (in precedenza non presenti o non obbligatori):

DESCRIZIONE DEI BENI CEDUTI O DEI SERVIZI RESI

Per intenderci non sono più valide le generiche indicazioni tipo “reparto 1” o “abbigliamento”, “bar” o altre terminologie generiche simili utilizzate in precedenza con lo scontrino fiscale; ora andrà indicato, per esempio nel caso di un BAR: “caffè”, “brioche”, “gelato”, etc….nel caso di un artigiano (prestazioni di servizi), andrà indicata la tipologia di servizio reso: “tagliando auto” o “equilibratura gomme”, “manutenzione impianto riscaldamento” o “tinteggiatura pareti”, “ceretta viso”, etc….

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INDICAZIONE DEL RESTO

Va inoltre obbligatoriamente specificata la modalità di pagamento scelta dal cliente:

  • INCASSO IN CONTANTI”, in questo caso va indicato anche l’eventuale “RESTO”;
  • INCASSO IN MONETA ELETTRONICA”, nei casi di pagamenti con Bancomat, carte di credito o altri strumenti elettronici di pagamento (es. Satispay).

LE SANZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI CON DATI “INCOMPLETI”

E’ prevista una sanzione fissa pari a € 100,00 per ogni trasmissione di corrispettivo con dati incompleti, purché non hanno inciso sulla corretta liquidazione Iva. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’eventuale mancata specificazione del “RESTO” non è direttamente sanzionabile.

Di seguito il layout del DOCUMENTO COMMERCIALE fornito da Agenzia delle Entrate: 

Fabrizio Festini

f.festini@eusebiassociati.it

cell. 3338738201

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