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LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI FINE ANNO

IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA

Secondo Agenzia delle Entrate, che richiama una Sentenza della Corte di Giustizia Ue, per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva occorre la contemporanea presenza dei seguenti presupposti:

  • Che si sia verificata l’esigibilità dell’Iva (sia avvenuta la cessione del bene o l’incasso della prestazione di servizi);
  • Che il cliente (cessionario/committente) sia venuto in possesso della fattura elettronica.

CENNI STORICI

Prima dell’avvento della fattura elettronica la norma consentiva la detrazione dell’Iva sugli acquisti purché il documento cartaceo pervenisse entro il termine della liquidazione periodica; non potendosi attribuire una data certa all’arrivo della fattura (in quanto venivano inviate via email o posta), tutti i documenti datati fine mese venivano contabilizzati entro tale termine, senza quindi tenere presente la data di effettivo arrivo del documento.

L’AVVENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ora che le fatture transitano per lo SdI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia Entrate, vi è una data certa di inoltro della fattura dal fornitore al proprio cliente, pertanto la norma è stata aggiornata a tale novità, consentendo quindi la detrazione dell’Iva sugli acquisti purché il documento pervenga entro il termine di liquidazione periodica; tale regola generale non trova applicazione per le fatture di dicembre pervenute l’anno successivo.

Pertanto ci troviamo di fronte a due distinti momenti di detrazione dell’Iva:

  1. Nel periodo gennaio-novembre, per le fatture recapitate allo SdI entro il 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, il diritto alla detrazione può essere esercitato nel periodo in cui l’Iva è divenuta esigibile;
  2. Per le fatture a cavallo d’anno, la cui esigibilità dell’Iva ricade nel mese di dicembre mentre il recapito allo SdI avviene entro il 15 di gennaio dell’anno seguente, la detrazione può essere esercitata solo nell’anno di ricevimento della fattura e fino al termine della dichiarazione annuale Iva (30 aprile dell’anno successivo al ricevimento).

COSA CAMBIERA’ CON LA PROSSIMA RIFORMA FISCALE

La legge delega alla riforma fiscale prevede una revisione alla disciplina relativa alla detrazione Iva, uniformando a tutti e 12 i mesi dell’anno, il diritto alla detrazione Iva nel periodo in cui l’Iva è divenuta esigibile (nel caso delle fatture a cavallo d’anno quindi, il diritto alla detrazione Iva ricadrà su dicembre, periodo di esigibilità dell’Iva, e non su gennaio, periodo di ricevimento della fattura).

Fabrizio Festini

f.festini@eusebiassociati.it

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