Circolare di aggiornamento n. 14 del 02 maggio 2018
FATTURA ELETTRONICA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI
COME DEDURRE IL COSTO E DETRARRE L’IVA DAL I° LUGLIO 2018 (rif. normativi: L. 205 del 27.12.2017 commi da 920 a 926 – Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018 – Circolare n. 8/E del 30.04.2018) |
Come già anticipato con la nostra circolare n. 06 del 24 gennaio scorso, dal 1° luglio 2018 sarà abolita la scheda carburante e le agevolazioni fiscali per l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione (per g.p.l. e metano l’obbligo scatterà dal primo gennaio 2019) saranno riconosciute esclusivamente se documentate tramite fattura elettronica ed i pagamenti non potranno più essere effettuati con denaro contante.
Per chiarire alcuni dei dubbi sollevati dalla lettura della norma, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 30 aprile 2018 la circolare n. 8/E, all’interno della quale è spiegato come dedurre il costo del carburante, come detrarre l’IVA e quali sono le modalità di pagamento ritenute idonee a tali fini.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Per documentare ai fini fiscali l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione, sarà obbligatorio richiedere la fattura elettronica al distributore erogante. L’obbligo slitta al primo gennaio 2019 per l’acquisto di g.p.l. e metano.
Contenuto della fattura elettronica
Per il contenuto della fattura elettronica bisogna fare riferimento agli articoli 21 e 21-bis del Decreto IVA, pertanto non sarà obbligatorio ma solo facoltativo, indicare:
- Il numero di telaio;
- Altri dati identificativi del veicolo (marca e modello, targa).
Il contenuto della fattura elettronica, quindi, non dovrà individuare qual è il veicolo per il quale è stato effettuato il rifornimento di benzina e gasolio; sarà tuttavia possibile indicarli in via facoltativa ai fini della tracciabilità della spesa e in primis per la deducibilità del costo.
Fatture differite
Sempre in base a quanto disposto dagli artt. 21 e 21-bis del Decreto IVA, è consentita l’emissione di una fattura elettronica riepilogativa mensile, da emettersi entro il 15 del mese successivo, se ogni rifornimento è documentato da D.d.t. o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la data, la descrizione della natura, della qualità e della quantità del combustibile; sono considerati validi a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche (self-service).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Uno dei primi necessari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di pagamento che bisognerà utilizzare, a partire dal 1° luglio 2018, per poter dedurre il costo della spesa di benzina e gasolio e per detrarre l’IVA.
Le spese per l’acquisto di carburante dovranno essere effettuate con i mezzi idonei individuati con provvedimento del 4 aprile 2018: si tratta, in sintesi, di tutte le modalità, ad oggi esistenti, di pagamento diverse dal contante:
- Carte di credito, carte di debito, carte prepagate;
- Assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
- Carte e buoni carburante emessi dalle compagnie petrolifere, se pagati/ricaricati con le stesse modalità di cui ai punti precedenti.
fabrizio festini